Dopo i recenti fatti delle manifestazioni di Pisa e di Firenze, non possiamo evitare di ripensare i meccanismi di valutazione e controllo delle nostre forze di polizia, e forse anche la struttura dello stesso TULPS, la cui ossatura principale è quella del 1931.
Considerando che nella pratica la semplice applicazione di codici identificativi agli agenti antisommossa (attualmente pensabile per le sole forze di polizia ad ordinamento militare, soggette a leggi differenti alla Polizia di Stato), tanto avversata dai sindacati dei poliziotti e da certi partiti politici, non sia la soluzione definitiva perché vi sia un efficiente controllo della legalità e della disciplina all’interno delle forze dell’ordine, occorre ristrutturare gli apparati di controllo disciplinare secondo i seguenti criteri di massima:
- riduzione al minimo di conflitti di interesse
- partecipazione democratica degli interessati
Sottostando a tali principi, lontani dai classici “affari interni” resi famosi da film e serie TV e tipici delle polizie americane, è possibile immaginare la creazione di nuclei di controllo e valutazione ad hoc per la prevenzione di abusi di potere, atti di corruzione e cattiva gestione delle operazioni di polizia.
La riduzione del conflitto di interesse
È il principio secondo cui chi controlla non deve avere la “stessa divisa” del controllato, pur essendo un funzionario competente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Si può ipotizzare per prima cosa che la Guardia di Finanza possa avere competenza di controllo su qualsiasi altra forza dell’ordine (rivedendone l’organico, ad esempio privandola di reparti anti-sommossa, che costituiscono un “doppione” ed esulano dai suoi ruoli istituzionali) in quanto mirata più agli aspetti amministrativi e contabili: si ricordi che la cattiva condotta di un ufficiale di polizia potrebbe esporre a danni erariali, se l’azione non fosse motivata dal contesto o da disposizioni della magistratura. Per questo, potrebbe essere ben pensata la creazione di una task force di finanzieri presso ciascun Comando regionale tesa al controllo anticorruzione e alla valutazione di responsabilità per tutte le forze dell’ordine territorialmente competenti.
Occorre inoltre controbilanciare lo squilibrio di forze e competenze nato dal D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, che elevò l’Arma dei Carabinieri a forza armata e a forza militare di polizia a competenze generale, presente in maniera significativa in tutti i reparti e uffici interforze, quali ad esempio la DIA. In tal senso, è possibile supporre il controllo di membri della Polizia di Stato sui carabinieri, ma non viceversa.
Uno schema generale potrebbe essere il seguente:
Forza di polizia | Composizione dell’organo di controllo |
Polizia di Stato1 |
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Arma dei Carabinieri |
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Polizia penitenziaria* |
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Guardia di Finanza |
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1Il controllo del nucleo si riferisce al solo personale delle Questure, dei reparti mobili e dei reparti speciali quali polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera. Per i reparti di intelligence o antimafia (personale DIA, SCO, NOCS) e per il personale delle direzioni centrali, il controllo è direttamente svolto dal vertice del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. All’interno di ogni Questura tutto il personale di PS è sottoposto al controllo, ad eccezione della persona del questore, del suo staff e dei capi di squadra mobile, soggetti anch’essi al vertice diretto del Viminale
2 Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
3 Nucleo Investigativo Centrale
4Attribuire le funzioni di polizia giudiziaria della penitenziaria ai carabinieri (con eccezione del NIC e delle situazioni riferibili all’art. 41bis o al 416bis, passate alla Polizia di Stato), riprende lo stretto legame tra apparato giudiziario e Arma dei Carabinieri di “monarchica” memoria
*Si propone per la polizia penitenziaria la perdita di status di polizia giudiziaria e di forza dell’ordine, secondo la seguente disposizione transitoria: gli ispettori, i commissari, funzionari e dirigenti PolPen potranno transitare nei ruoli della Polizia di Stato, se vorranno avere attribuzioni di PG o di pubblica sicurezza, altrimenti continueranno a svolgere azioni funzionali e direttive nello stesso corpo, privato di funzioni di polizia.
Gli appartenenti ai nuclei sono svincolati dal legame gerarchico con il dirigente o comandante del reparto di origine, in quanto rispondenti direttamente all’Autorità giudiziaria o al Ministro competente. Gli stessi hanno il dovere di riferire all’Autorità giudiziaria di tutte le notitiae criminis relative ad appartenenti della forza dell’ordine di cui stanno svolgendo la valutazione; hanno inoltre il dovere di proporre azioni disciplinari e il potere ispettivo su ogni attività del reparto investigato.
I dirigenti e comandanti di reparto devono inoltre inviare report periodici sulla loro attività, oltre a segnalare le situazioni e circostanze critiche.
La partecipazione democratica degli interessati al controllo
Nei nuclei di valutazione e controllo proposti dovranno essere presenti:
- nel caso della Polizia di Stato, rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi
- nel caso di Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentanti dei rispettivi COCER o di eventuali sindacati, se legalmente ammessi in futuro
La partecipazione di tali rappresentanti al controllo è ammessa in tutte le fasi di valutazione o indagine, con l’obbligo del segreto d’ufficio e il divieto di contatto con l’ufficio o reparto sottoposto ad esame (pena sanzioni fino al licenziamento disciplinare). I membri sindacali devono essere inferiori al 50% all’interno del nucleo di valutazione e non possono rivestire il ruolo di coordinamento dei nuclei stessi. Inoltre, nello svolgere la funzione di appartenenti al nucleo, sono svincolati dalla linea gerarchica che li lega con il proprio dirigente o comandante, rispondendo direttamente all’Autorità giudiziaria o al Ministro competente.
In assenza di rappresentanti sindacali disponibili alla partecipazione ai nuclei, si procede con la loro sostituzione mediante funzionari della carriera prefettizia, funzionari nominati dall’ARAN scelti dalle amministrazioni civili di Interno e Difesa o, nel solo caso di Carabinieri e Guardia di Finanza, di viceprocuratori militari onorari o procuratori militari in quiescenza.
SCHEMA DI SINTESI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE
Nucleo di valutazione PS
Controlla il personale (fino al grado di vicequestore):
- delle Questure, ad eccezione del Questore, dei membri della segreteria e del gabinetto, degli appartenenti alla DIGOS e dei capi delle squadre mobili (rispondenti direttamente ai vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza)
- dei reparti mobili di PS, compreso il comandante
- della polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
Sono esenti dal controllo:
- il personale con il grado minimo di primo dirigente, in qualsiasi posizione
- il personale delle direzioni centrali, dei reparti di polizia interforze, degli uffici e reparti logistici, del servizio aereo, degli istituti di istruzione e formazione e degli ispettorati centrali
- il personale in servizio presso organi costituzionali
- il personale impiegato all’estero
- il gruppo sportivo e il relativo supporto logistico-amministrativo
È composto da:
- membri della Guardia di Finanza con grado minimo di maresciallo e opportuna formazione in polizia giudiziaria
- funzionari della carriera prefettizia
- commissari della polizia locale con esperienza e formazione di polizia giudiziaria e appartenenti a comuni con almeno 100000 abitanti, o che siano capoluoghi di regione, o a polizie provinciali dei capoluoghi di regione o delle Città metropolitane, competenti per le indagini e le valutazioni di appartenenti alla Polizia di Stato fino al ruolo sovrintendenti
I nuclei sono istituiti presso ogni questura capoluogo di regione, compartimento o reparto mobile.
Nucleo di valutazione CC
È competente su tutto il personale dell’Arma fino al grado di colonnello, ad eccezione dei carabinieri in servizio presso:
- ROS
- uffici di polizia interforze o di intelligence
- 2a Brigata mobile
- personale all’estero
- nuclei presso forze armate in Italia
- Comando generale dell’Arma e relativi uffici centrali e di Stato maggiore
- istituti di istruzione, formazione e specializzazione
- reparti logistici
- reparti di volo
- 4° Reggimento a Cavallo
- Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (ovvero ex Corpo Forestale dello Stato)
- Comando ministero affari esteri
- Reggimento Corazzieri e reparti presso organi costituzionali
- gruppi sportivi e relativi supporti logistico-amministrativi
È composto da:
- membri della Guardia di Finanza con grado minimo di maresciallo e opportuna formazione in polizia giudiziaria
- viceprocuratori militari onorari o procuratori militari in quiescenza presso ogni Comando provinciale di capoluogo di regione o Città metropolitana
- ufficiali e marescialli laureati delle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) che siano appartenenti a ruoli di stato maggiore, Capitanerie di Porto o di commissariato militare presso ogni Comando di Divisione o di reggimento o battaglione mobile
- poliziotti della DCPP presso ogni Comando di Legione (ovvero agenti SCO o DIGOS, con il grado minimo di sovrintendente)
Nucleo di valutazione GdF
È costituito presso ogni Comando regionale ed è composto da:
- Ufficiali del Corpo di Commissariato dell’Esercito, del Commissariato Aeronautico o della Marina militare (nei soli ruoli di Corpo delle Capitanerie di Porto o di Commissariato marittimo), competenti per le indagini e le valutazioni del personale GdF fino al ruolo marescialli
- funzionari nominati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), competenti per le indagini e le valutazioni fino al grado di colonnello
Il caso della Polizia Penitenziaria (con proposta di ritorno al Corpo degli Agenti di Custodia)
Stando la perdita dello status di forza dell’ordine, in vista di un’ottimizzazione delle risorse di polizia per una migliore sicurezza del cittadino, la Polizia penitenziaria non potrà più svolgere compiti di PG, ordine pubblico o pubblica sicurezza. Saranno in tal senso utilizzati operatori di altri corpi.
Le trasformazioni saranno le seguenti:
- il NIC passa sotto la competenza della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, compresa la competenza sui detenuti ex art. 41bis o art. 416bis
- l’attività di PG presso carceri e strutture penitenziarie passa in via prioritaria all’Arma dei Carabinieri (ad eccezione dei detenuti per mafia)
- i commissari, funzionari e dirigenti della PolPen potranno transitare a domanda nella Polizia di Stato (fino ad un 50% dell’attuale organico, in base a graduatoria per soli titoli), con relativo trasferimento d’ufficio
- i commissari, funzionari e dirigenti che volessero rimanere nella PolPen, potranno permanere come ruolo ad esaurimento, perdendo le attuali qualifiche di membri delle forze dell’ordine e di ufficiali di PG
Il personale PolPen fino al ruolo ispettori ha due alternative percorribili per mantenere funzioni di polizia (sempre mediante domanda e graduatoria per soli titoli):
- fino ad un 20%, può transitare nell’Arma dei Carabinieri, previa rimilitarizzazione del proprio status giuridico, con assegnazione in funzione delle esigenze della forza armata
- fino ad un 20%, mediante speciale fondo istituito come disposizione transitoria per l’aumento della sicurezza sul territorio e l’incremento delle polizie locali, può transitare con grado equivalente presso polizie municipali o provinciali degli Enti locali che facciano richiesta di aderire a tale fondo per l’incremento della sicurezza
Nel futuro corpo della Polizia penitenziaria (pur potendo rimanere la denominazione tradizionale di “polizia”), non vi saranno nuclei di valutazione, data la perdita dello status di forza dell’ordine. La Polizia penitenziaria verrà quindi considerata corpo armato dello Stato, in caso di necessità ausiliario delle forze armate e della protezione civile, con la possibilità di mantenere un servizio di guardia d’onore presso il cerimoniale degli organi costituzionali e delle ricorrenze nazionali.
Mediante sondaggio presso il personale rimasto in forza all’amministrazione penitenziaria, e sentite le organizzazioni sindacali di categoria, la Polizia penitenziaria, non trattandosi più di “polizia”, può assumere la vecchia denominazione di Corpo degli Agenti di Custodia, riprendendo le vecchie qualifiche in stile militare, pur mantenendo però l’ordinamento civile.
Disposizioni transitorie
Si prevede un aumento di spesa pubblica per i seguenti motivi :
- trasferimento del 50% dei commissari e dirigenti della PolPen alla Polizia di Stato, da recuperare con l’eliminazione dall’organico di reparti antisommossa della Guardia di Finanza (i cui attuali membri dovranno essere trasferiti ad altre funzioni del Corpo)
- pagamento delle indennità per i rappresentanti sindacali o COCER
- pagamento delle indennità e dei distacchi dei membri dei nuclei dalle amministrazioni o corpi di appartenenza, ovvero dei compensi per lo svolgimento delle funzioni di valutazione e indagine
- trasferimento del 40% del personale PolPen fino al ruolo ispettori presso l’Arma dei Carabinieri o presso le polizie locali, con apposito fondo
L’aumento di spesa pubblica ha il fine di ottenere una razionalizzazione delle risorse di polizia mediante un operato migliore e, di conseguenza, un aumento della sicurezza del cittadino.