Proposta di accorpamento della Polizia Penitenziaria nella Polizia di Stato e contestuale istituzione del nuovo Corpo Penitenziario della Giustizia

Pubblichiamo di seguito la proposta di creare un nuovo corpo di “Polizia della Giustizia” con conseguente accorpamento della Polizia Penitenziaria nella Polizia di Stato. La riforma è pubblicata al seguente link.

(Per una proposta di riforma simile si veda Istituzione del Corpo di Giustizia dello Stato )

Razionalizzazione delle forze di Polizia con accorpamento
della Polizia Penitenziaria nella Polizia di Stato e
contestuale Istituzione del nuovo Corpo Penitenziario
della Giustizia (senza funzioni di polizia)

Premessa

Nell’ambito delle esigenze di razionalizzazione ed efficienza dell’apparato statale, si allega un articolato normativo che

riorganizza il sistema delle FF.PP. e conseguentemente dell’esecuzione penale, alla luce dei canoni di efficienza, efficace, economicità e soprattutto dell’articolo 27 della nostra Costituzione. L’attuale progetto di seguito riportato, si propone di raggiungere tre fondamentali obiettivi:
1. definire un nuovo modello di esecuzione penale, più dignitosa per
chi vi lavora e per chi vi è ristretto;
2. Quale strumento per raggiungere l’essenziale ed ambizioso punto precedente vi è la necessità di perseguire la tendenza ad affidare la cura e la gestione dei detenuti non a poliziotti ma a professionisti di tipo psico-pedagogico, certamente supportati da operatori della sicurezza, non militari e non polizia, che consentano alle persone private della libertà personale di affrontare nelle migliori condizioni un percorso di revisione critica, volto anche a sviluppare strumenti che potranno poi essere spesi ed utilizzati una volta rientrati nel tessuto sociale;
3. Provvedere alla vera razionalizzazione delle forze di polizia.

Partendo dal primo obiettivo, allo stato attuale appare eccessivamente sproporzionato ed inopportuno il nostro sistema dell’esecuzione penale, che anche per i regimi detentivi c.d. media sicurezza (ordinari), impone una brusca escursione tra la detenzione sotto il costante ed eccessivo controllo di una forza di Polizia, in aperto contrasto con le linee impartite dall’Europa, e la totale libertà con inconsistenti controlli, qualitativamente e quantitativamente ad opera delle altre forze di Polizia, peraltro non formate allo scopo.
Insomma anziché procedere in quell’opera di auto responsabilizzazione monitorata del detenuto, l’attuale sistema penale si limita a contenerlo, lasciandolo paradossalmente allo sbaraglio proprio nel frangente più critico, il termine della pena.
La tendenza deve invece essere quella inversa di privatizzare o “smilitarizzare” l’attuale quadro dell’esecuzione penale, lasciando alla attuale polizia penitenziaria un ruolo di sola custodia esterna della struttura detentiva, di controllo sul territorio delle misure alternative alla detenzione, e di garantire
la sicurezza sui presidi di giustizia, non solo per ragioni di opportunità, ma soprattutto al fine di garantire il rispetto dei principi derivanti dall’appartenenza alle istituzioni Europee, che in tal caso sono lapidariamente consacrati, tra l’altro nella Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle Regole penitenziarie europee PARTE V “Direzione e Personale – Il servizio penitenziario come serviziopubblico” n.71 ( “Gli Istituti Penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’Esercito, dalla Polizia e dai servizi di indagine penale”) che afferma la necessità che alla direzione degli Istituti Penitenziari, siano preposte autorità pubbliche separate dall’Esercito, dalla Polizia e dai servizi di indagine penale, quali soggetti terzi ed imparziali dell’agire penitenziario.
3. A tal riguardo si porta l’attenzione su un altro punto, quanto mai ambiguo ed in contrasto con la richiamata normativa europea, che riguarda l’attuale assetto all’interno delle carceri: il direttore pur non essendo un poliziotto ha potere gerarchico (oltre che funzionale) su tutti i poliziotti penitenziari operanti nella struttura, e pertanto non è “terzo” rispetto ad essi. Questa antinomia, non solo apparente ma sostanziale, può essere elusa solo abolendo il vincolo gerarchico tra direttore e polizia penitenziaria e quindi l’art.5 della legge 395 del 1990.
La Polizia Penitenziaria, quale forza di Polizia nazionale non può più continuare ad essere, direttamente e ancor più tramite il rapporto gerarchico col direttore (vertice gerarchico e funzionale della Polizia Penitenziaria), contestualmente vertice del corpo di polizia penitenziaria e del sistema carcere, in quanto ciò contrasta con tale superiore principio che è solo uno dei tanti che impongono in questo senso, basti pensare alla Raccomandazione (2001).
Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 19 Settembre 2001 al paragrafo III punto 11 dispone che “La polizia non deve assumere il ruolo del personale penitenziario, tranne in casi di emergenza”, disposizione che calza perfettamente con questo stabilito nell’articolato normativo di seguito proposto, il quale dispone testualmente all’art. 3 comma 3 la possibilità di intervento all’interno del Penitenziario della nuova polizia di stato dell’esecuzione penale solo in caso di eccezionali situazioni di emergenza.
Si allega di seguito un logico progetto di riforma del sistema penitenziario, normativamente coerente, finalmente, non soltanto con l’inviolabile articolato di principi europei in materia, ma anche in virtù dell’esigenza di razionalizzare e riduzione dei corpi di polizia dello stato, richiesto dall’ Europa ed a cui punta il Governo e la c.d. legge Madia.
L’ ambiziosa scommessa in tal modo diviene quella di gettare un seme proficuo che sulle basi fondamentali appena evidenziate crei un dibattito che coinvolgendo l’opinione pubblica, i sindacati, le associazioni categoria dei detenuti e le varie professionalità del mondo carcere arrivi ad una corretta ed imprescindibile riforma penitenziaria sulla base dei seguenti criteri:

1) Sciogliere l’attuale Corpo di Polizia Penitenziaria, ed istituire un nuovo Corpo Penitenziario della Giustizia (C.P.G.), diviso in aree o specializzazioni (area custodia e sicurezza, area pedagogica, ed area contabile) formato dalle diverse figure professionali del DAP, fatta eccezione della Polizia Penitenziaria, stante la funzione di Polizia Giudiziaria generale di quest’ultima che non può essere snaturata, salvo consentire il transito in altra forza di Polizia;
2) Il C.P.G. non sarebbe un corpo di Polizia, ed in quanto tale potrebbe ricomprendere tutte le figure del Comparto Ministeri della Giustizia, con le specializzazioni ed aree di cui al punto precedente, tra cui quella di “custodia e sicurezza” volta a garantire l’ordine e la custodia dei detenuti all’interno delle sezioni detentive. Si tratterebbe di personale che seppure con un settore competente in materia di ordine, sicurezza e custodia, non sarebbe forza di polizia ma mero operatore della sicurezza, appartenente al comparto ministeri (e non al Comparto sicurezza).
3) In tale nuova specializzazione del nuovo Corpo penitenziario confluirebbero gli appartenenti del disciolto Corpo di Polizia Penitenziaria, mantenendo lo stesso trattamento economico di provenienza, che non intendono transitare nella nuova specializzazione della Polizia di Stato, ed agli stessi verrebbe affidata la custodia detentiva ed i piantonamenti (non le traduzioni) di detenuti ed internati ( nel pieno rispetto della Raccomandazione (2001)
4) Il personale della attuale Polizia Penitenziaria, fatta eccezione di quello che volontariamente ed attraverso e/o appositi incentivi intende transitare all’interno della nuova area sicurezza del Corpo di Custodia e osservazione”, transiterebbe nella Polizia di Stato (comparto Polizia dell’esecuzione Penale), rivestendo i compiti di cui all’art. 1 comma 2 del seguente articolato normativo, fatta eccezione dei compiti di custodia e trattamento (attribuiti al nuovo C.P.G.) e comprensivo invece del servizio di traduzioni;
5) Il transito della Polizia Penitenziaria nell’apposito compartimento della Polizia di Stato permetterebbe finalmente la giusta equiordinazione ordinamentale dei poliziotti penitenziari, da sempre penalizzati all’interno del DAP nella progressione giuridica ed economica in carriera (basti pensare ai sovrintendenti, agli ispettori e soprattutto ai commissari di Polizia Penitenziaria, cui il Ministero della Giustizia ed il DAP non ha ancora riconosciuto la giusta equiordinazione sancita dal legislatore nella legge di stabilità per il 2016);
6) Valorizzazione dei funzionari giuridico pedagogici (Educatori) e degli altri professionisti psico-pedagogico, in modo da consentire alle persone private della libertà personale di affrontare nelle migliori condizioni il percorso di revisione critica previsto dall’articolo 27 della costituzione e maggiore presenza degli stessi durante la quotidianità detentiva;
7) Incremento dei controlli sui detenuti ammessi alle Misure alternative alla detenzione mediante un corpo di polizia specializzato (Polizia di stato – compartimento dell’esecuzione Penale), nell’ottica europea di relegare la custodia cautelare in carcere quale extrema ratio, con evidenti risparmi di spesa per le casse dello stato, che quotidianamente, per ciascuno dei circa 60000 detenuti, impegna circa 100 euro al giorno;
8) Il disimpegno di Polizia e Carabinieri, mediante la sottrazione dei controlli (che sarebbero effettuati dalla Polizia di stato dell’esecuzione penale, dotata di specifiche competenze) dei detenuti sottoposti alle misure alternative alla detenzione ed arresti domiciliari, permettendo a quest’ultimi un più diretto impegno nei servizi a tutela del cittadino e della sicurezza pubblica;
9) La riduzione delle forze di Polizia Nazionali da 4 a 3, mediante l’accorpamento della Polizia Penitenziaria alla Polizia di Stato, bilanciando nuovamente la equiordinazionazione delle FF.PP., dopo il brusco incremento di contingente e di funzioni che hanno subito i carabinieri in seguito all’assorbimento del Corpo Forestale ed a svantaggio della Polizia di Stato;
10) L’eliminazione dei contrasti tra aree e soprattutto tra comandante del reparto e direttore, senza pericolo di violazione dei prefati principi europei che impongono la terzietà del direttore rispetto ad una forza di polizia nazionale come la polizia penitenziaria;
11) Una riforma sostenibile anche sul piano finanziario in quanto vi sarebbe la possibilità di reperire i fondi volti all’assunzione del nuovo personale di sicurezza del nuovo Corpo Penitenziario della Giustizia in parte tramite la permanenza del personale di Polizia Penitenziaria che faccia espressa richiesta di permanere nell’area sicurezza del nuovo CPG ed in residua parte mediante il risparmio per i futuri concorsi nella polizia di stato e nelle altre forze di polizia, e derivante dalla possibilità per qualche anno, di limitazione dei concorsi da bandire annualmente per la Polizia di Stato fino a completo bilanciamento degli organici, attraverso l’utilizzo e l’impiego del nuovo personale in avanzo del nuovo comparto della Polizia di Stato dell’esecuzione Penale dovuto alla perdita delle funzioni di custodia della sciolta polizia penitenziaria.

Articolato normativo
Assorbimento della Penitenziaria nel Compartimento di
Polizia dell’esecuzione penale della Polizia di Stato. La
nuova gestione europea delle carceri affidata al Corpo
Penitenziario della Giustizia.

Articolo 1 (Istituzione del Compartimento di Polizia dell’esecuzione penale della Polizia di Stato)
1. Il Corpo di Polizia Penitenziario è sciolto e fatto confluire nella Polizia di Stato quale specializzato comparto denominato Polizia di Stato dell’Esecuzione Penale.
2. La nuova Polizia dell’esecuzione penale viene privata dei compiti di custodia e di trattamento. Provvede all’attuazione delle decisioni della giustizia penale ed alla sicurezza connessa alle sue attività; alla politica dell’ordine e della sicurezza esterna di istituti e servizi penitenziari, nonché del controllo dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione, e delle altre misure esterne previste dall’ordinamento penitenziario e dalle leggi dello Stato; al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni del Corpo; alla direzione e gestione dei supporti tecnici. Essa è polizia specializzata alla notifica ed all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, e di quelli che prevedono pene e misure definitive non incidenti sulla libertà, conseguenti alle sentenze passate in giudicato; garantisce, in caso di particolare necessità l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati; cura la sicurezza e la gestione logistica dei collaboratori di Giustizia, sulla base delle norme che regolano il funzionamento del Servizio Centrale di Protezione; provvede, al controllo degli arrestati e detenuti domiciliari e alla loro sicurezza nonché all’attuazione delle misure di protezione in favore degli appartenenti all’ordine giudiziario e del personale del Ministero della Giustizia; competente e specializzata nell’esercizio delle attività d’indagine in ambito penitenziario e nella cattura dei latitanti.

3. Il Corpo è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’interno fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro della Giustizia. Conseguentemente sono trasferiti l’UST e l’UCST e le altre strutture e mezzi del Corpo a livello centrale e periferico, presso il Dipartimento di Pubblica sicurezza e le locali questure, fatta eccezione per le competenze che non siano state trasferite al corpo di cui all’art. 2.
Il compartimento della polizia di stato dell’esecuzione penale è diretto da un dirigente generale del Corpo e da due vice con pari qualifica dirigenziale generale, ed articolato in uffici diretti da dirigenti superiori e primi dirigenti individuati con apposito D.M..
4. A livello territoriali le funzioni dell’U.S.T. dei Provveditorati regionali, attinenti la sicurezza esterna dei Penitenziari, il controllo delle misure alternative alla detenzione, degli arresti domiciliari e delle traduzioni verranno attribuite ad apposito ufficio denominato “Ufficio di Coordinamento regionale della Polizia dell’esecuzione Penale”, istituito presso ogni questura del Capoluogo di regione, diretto da un dirigente superiore del Corpo. A livello locale gli uffici della Polizia di Stato dell’esecuzione penale, denominati “Nuclei Operativi dell’esecuzione Penale”, per esigenze tecnico-operative manterranno l’attuale dislocazione dei Nuclei operativi Traduzioni e Piantonamenti di Polizia Penitenziaria e diretti da funzionari del corpo, con grado proporzionato all’importanza dell’ufficio.

Articolo 2. (Istituzione del Corpo Penitenziario della Giustizia)
1.E’ istituito il Corpo Penitenziario dello Stato quale Corpo non di polizia adibito alla gestione dei penitenziari italiani, compresa la sicurezza interna dei penitenziari dello Stato, privo di funzioni di polizia generale.
3. A livello centrale, il C.P.G., quale struttura dipartimentale, manterrà la stessa strutturazione attuale, comprensive di direzioni generali, fatta eccezione delle competenze della polizia penitenziaria non trasferite al nuovo C.P.G..
4. A livello regionale il C.P.G.R, ricalcherà parimenti la struttura degli attuali PRAP, fatta eccezione delle competenze della polizia penitenziaria trasferite al nuovo Ufficio di coordinamento regionale della Polizia dell’esecuzione penale.
5. A livello di singole direzioni le stesse verranno suddivise in quattro aree (area sicurezza interna e custodia; area educativa; area contabile; area amministrativa e di segreteria);

Articolo 3. (Corpo Penitenziario della Giustizia – settore sicurezza e custodia detentiva)
1. Il C.P.G. settore sicurezza e custodia garantisce l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza e l’ordine interno; partecipa al trattamento dei detenuti e degli internati assicurando la costante attività di osservazione dei detenuti e degli internati, unitamente alle
altre figure: funzionari giuridico pedagogici e gli altri professionisti psico-pedagogico provvedendo contestualmente alla relativa sostanziale implementazione; espleta il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.
2. Tale personale ha funzioni di polizia giudiziaria d’urgenza, limitate al servizio e all’esercizio delle proprie funzioni. Non può svolgere attività d’indagine neanche all’interno degli istituti penitenziari, essendo la sua attività di polizia giudiziaria limitata alla conservazione delle prove e ad evitare che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. La competenza di tale settore si estende a tutti gli ambiti dell’area sicurezza precedentemente demandati alla Polizia Penitenziaria, compresa l’attività di osservazione e trattamento e fatta eccezione del presidio esterno, dell’attività di polizia giudiziaria non d’urgenza, e degli altri compiti demandati alla nuova Polizia di Stato comparto polizia dell’esecuzione penale.
3. Il personale delle diverse qualifiche e gradi del Corpo Penitenziario della Giustizia – settore custodia e sicurezza (che ricalcheranno la stessa organizzazione e denominazione nelle qualifiche e nella progressione in carriera di quelli previste per la polizia locale) è autorizzazione a circolare armato per tutto il territorio dello Stato con contestuale modifica della
legge 21 febbraio 1990, n. 36 inserita nella gazzetta ufficiale numero n.49 del 28 febbraio 1990 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).
4. Tale personale non fa parte del comparto sicurezza ma in quello ministeri, salve le norme transitorie per il personale che richiede di transitarne.
5. Gli oneri per l’assunzione del personale adibito al neo corpo di custodia saranno reperiti attraverso il risparmio derivante dal recupero delle somme dovute annualmente per l’assunzione delle altre forze dell’ordine come conseguenza dell’applicazione dell’articolo 4 comma 1 lettera g. , anche in virtù del risparmio derivante dai minori costi di gestione e assunzionali del Corpo di giustizia quale corpo di sicurezza e non di polizia.
6. Nei concorsi per dirigente del C.P.G. deve essere garantita una aliquota di posti riservati ai funzionari appartenenti a detto settore pari al 20% dei posti messi a concorso.

Articolo 4. Corpo Penitenziario della Giustizia – settore Educativo
1. La disciplina del personale del personale Comparto Ministeri rimane invariata, salva l’acquisizione delle ulteriori competenze relative all’osservazione ed al trattamento dei detenuti, precedentemente attribuite alla Polizia Penitenziaria e non trasferite al nuovo Corpo Penitenziario della Giustizia – settore custodia e sicurezza. Il Funzionario del Reparto del C.P.G.
settore custodia e sicurezza agisce in totale sinergia con il funzionario responsabile del C.P.G. settore educativo, confrontandosi costantemente con detta figura anch’essa alle dipendenze del Direttore Penitenziario, cui riferisce ogni elemento degno di nota nell’esercizio dell’attività di custodia e osservazione e partecipa a tutti i gruppi di osservazione e trattamento in passato demandati al Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Nei concorsi per dirigente del C.P.G. deve essere garantita una aliquota di posti riservati ai funzionari appartenenti a detto settore pari al 20% dei posti messi a concorso.

Articolo 5. Corpo Penitenziario della Giustizia – settore Contabile
1 La disciplina del personale del Comparto Ministeri rimane invariata.
2 Nei concorsi per dirigente del C.P.G. deve essere garantita una aliquota di posti riservati ai funzionari appartenenti a detto settore.
3 Nei concorsi per dirigente del C.P.G. deve essere garantita una aliquota di posti riservati ai funzionari appartenenti a detto settore pari al 5% dei posti messi a concorso.

Articolo 6. Corpo Penitenziario della Giustizia – settore
Amministrativo e segreteria
1 La disciplina del personale del Comparto Ministeri rimane invariata.
2 Nei concorsi per dirigente del C.P.G. deve essere garantita una aliquota di posti riservati ai funzionari appartenenti a detto settore pari al 5% dei posti messi a concorso.

Articolo 7. (Dirigenti del Corpo Penitenziario della Giustizia – )
1. Gli attuali dirigenti penitenziari, posti al vertice dell’amministrazione penitenziaria con le medesime attuali prerogative, assumono la denominazione di dirigenti dell’istituendo Corpo Penitenziario della Giustizia – , con la responsabilità e la rappresentanza dell’intero istituto
penitenziario, e di tutti i settori del Corpo Penitenziario della Giustizia – sul quale esercita un potere di superiorità gerarchica e funzionale
2. Il Dirigente del Corpo Penitenziario della Giustizia – può richiedere, in caso di necessità ed urgenza, l’intervento del comparto esecuzione penale della Polizia di Stato, nell’eventualità in cui sorgano impellenti necessità relative
all’ordine e alla sicurezza pubblica non fronteggiabili mediante il corpo penitenziario della Giustizia settore sicurezza e custodia.
3 Il Funzionario del Reparto del C.P.G. settore custodia e sicurezza agisce in totale sinergia col funzionario del C.P.G. settore educativo confrontandosi costantemente con detta figura, tutte alle dipendenze del Direttore Penitenziario.
4 L’accesso alla carriera di dirigente del corpo di custodia ed osservazione avviene mediante concorso pubblico, nel rispetto degli stessi requisiti d’accesso della carriera diplomatica, con una quota di posti riservati ai funzionari dei vari settori del C.P.G. nel rispetto delle percentuali fissate agli articoli precedenti.

Articolo 8 (Deleghe al Governo)
1. Per l’attuazione dell’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) Previsione che il personale della Polizia Penitenziaria confluisca all’interno della Polizia di Stato, quale comparto di polizia dell’esecuzione penale della Polizia di Stato, cui si applicano le medesime discipline previste per la Polizia di Stato , con previsione delle competenze e dei compiti dei ruoli indicati all’art. 1 comma 2. Possibilità dell’inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, a richiesta, nei rispettivi ruoli del nuovo comparto della Polizia di stato con previsione della conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento, riservando in via transitoria agli stessi le posizioni di vertice del nuovo comparto.
b) Istituzione del CPG , quale corpo non di polizia cui è demandata la gestione degli istituti penitenziari italiani;
c) Espressa previsione che il Corpo Penitenziario della Giustizia – – settore sicurezza -, eserciti oltre funzioni di sicurezza ed ordine all’interno dell’istituto anche funzioni di polizia giudiziaria d’urgenza limitate (all’acquisizione delle prove e ad evitare che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori) (vedi art. 2 comma 3) all’espletamento del servizio e all’orario di lavoro. Tale settore dal
punto di vista meramente organizzativo pur non avendone funzioni di polizia dovrà essere strutturato in quanto compatibili con l’organizzazione della Polizia locale e con le seguenti qualifiche : agente ed assistente; sovrintendente; ispettore; commissario; primo dirigente;
d) Previsione che l’organizzazione e l’attività di servizio del Corpo Penitenziario della Giustizia – cui al punto precedente siano stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
e) mantenimento dei ruoli tecnici amministrativi del Corpo di polizia penitenziaria con confluenza nel nuovo comparto della Polizia dell’esecuzione Penale della Polizia di stato, istituti con decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 e previsione della conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento.
f) Possibilità di opzione, per il personale di cui alla lettera a) di transito a domanda nelle equivalenti posizioni retributive e funzionali delle altre amministrazioni del Ministero della giustizia, o del nuovo istituendo Corpo Penitenziario della Giustizia – di cui all’art. 2, anche in soprannumero, conservando la medesima sede di servizio, e trattamento economico.
g) L’eventuale personale in avanzo del nuovo comparto della Polizia di Stato dell’esecuzione Penale dovuto alla perdita delle funzioni di custodia della disciolta polizia penitenziaria, confluisce negli altri ranghi nella polizia di stato ed eventualmente delle altre forze dell’ordine, mediante modalità disciplinate da apposito DPR, prevedendo proporzionalmente la limitazione dei concorsi da bandire annualmente per tali forze di polizia fino a completo bilanciamento.
h) Previsione, per quanto non sia direttamente disciplinato dai decreti legislativi, dell’applicazione delle disposizioni vigenti per la Polizia di Stato.
i) la denominazione di direttore penitenziario è sostituita con quella di dirigente del corpo penitenziario della giustizia.
2 Gli schemi dei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono presentati alle Camere per il parere di competenza che è espresso entro sessanta giorni. Decorso il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, continuano ad avere vigenza, laddove compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dei decreti legislativi emessi su delega contenuta nella stessa legge nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo di polizia penitenziaria nonché i beni mobili ed immobili assegnati al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti alla Polizia di Stato – comparto polizia dell’esecuzione penale, fatte salve le dotazioni Corpo Penitenziario della Giustizia necessarie ad assicurare le esigenze di gestione penitenziaria, che saranno individuate con decreto interministeriale adottato di concerto dai Ministri dell’Interno e della Giustizia entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente.

14 Risposte a “Proposta di accorpamento della Polizia Penitenziaria nella Polizia di Stato e contestuale istituzione del nuovo Corpo Penitenziario della Giustizia”

  1. Wow. Niente male la proposta. Sicuramente non verrà presa in considerazione. Senza la polizia penitenziaria chi farà l’incudine? O l’ortolano?

    1. I custodi come li puoi definire te ci saranno sempre, ma non saranno agenti con qualifica di pg ma una sorta di guardie giurate, è più che fattibile come proposta, mi auguro si faccia al più presto

      1. Saranno senza qualifica di pg solo quelli del nuovo Corpo, gli altri saranno agenti della Polizia di Stato. Dove è il problema?

  2. Le riforme di questa entità e portata devono essere fatte da persone che lavorano sul campo. Questa pseudo assorbento della Penitenziaria nella polizia di Stato rende i primi succubi dei secondi. E chi rimane nel nuovo apparato statale del Corpo Penitenziaria della Giustizia non è né carne né pesce. Le cose fatte all’italiana .

    1. In realtà, chi della ex polPen transiterà nella Polizia di Stato, dall’iniziale sezione “Polizia dell’esecuzione penale” potrà passare a qualsiasi altra specialità. Non inizialmente, ma con il tempo vi sarà una mobilità di ruoli e funzioni.
      Inoltre, pensiamo al fatto che chi appartiene al ruolo di Commissario della PolPen potrà in questo modo diventare Questore o Primo Dirigente della Polizia di Stato (cosa oggi impossibile).
      Per quanto riguarda il nuovo Corpo, esso, molto probabilmente, sarà in gran parte formato da nuovi reclutamenti (o da trasferimenti al contrario da altre forze dell’ordine).

  3. Praticamente vogliono eliminare la Polizia Penitenziaria e vogliono “infinocchiare “i poveri addetti ai lavori che l’accorpamento e’un grande risultato. Fate stare lontano i sindacati da questa follia. I grandi stanno decidendo di spingere sempre di più i poliziotti di serie b a fare i servizi di serie b.

    1. Non vediamo assolutamente questo problema: la PolPen diventerà Polizia di Stato, polizia a tutti gli effetti come l’U.S. Marshall Service americano. Quindi polizia assolutamente di serie A. I poliziotti penitenziari sono quelli che ci guadagnano di più da questo accorpamento, in assoluto.

  4. È un ottima proposta, spero che sia al più presto possibile, si darà una volta per tutte la dignità di essere poliziotto e di agire con vere e proprie regole.

  5. Vorrei solo sapere chi transita nella polizia di stato, che fine farà, sarà distribuito in tutta Italia?

    1. Pensiamo che siano applicate le regole sulla mobilità comuni alle forze di polizia ad ordinamento civile.

  6. preferisco la polizia penitenziaria nell’arma dei carabinieri, che nella polizia di stato.
    i domicilio sono in ogni comune, ci sono stazioni dell’arma dei carabinieri in ogni comune, la detenzione domiciliare li potranno seguire i carabinieri ex poliziotti penitenziari. ? che ne pensate.

    1. Potrebbe essere una buonissima idea: molto utile per una efficace esecuzione penale esterna. Una svolta per il nostro arretrato sistema penitenziario. E non sarebbe un problema la rimilitarizzazione: è già stata fatta per il Corpo Forestale dello Stato.
      Dubito semmai i sindacati del corpo siano d’accordo…

  7. Potenzialmente sarebbe un ottima proposta, andrebbe a risolvere molti problemi della gestione penitenziaria, l’annoso problema del sovraffollamento, l’altissima recidiva dovuta anche alla “scuola del crimine” che si realizza negli istituti di pena, ci sarebbe un forte guadagno economico derivante sia dalla razionalizzazione delle ff.oo. che dal minor numero di detenuti, si eviterebbe che la polizia giudiziaria partecipi sia all’arresto che alla gestione del reo, si valorizzerebbe il lavoro di migliaia di poliziotti penitenziari che potrebbero finalmente sfruttare le qualifiche di agenti di P. G. e P. S. oltre a migliorarne le prospettive per eventuali avanzamenti di carriera. Questa proposta andrebbe diffusa il più possibile per portarla all’attenzione del Governo.

    1. Speriamo davvero venga approvata prima possibile. Purtroppo l’emergenza Covid-19 del momento ne farà sicuramente ritardare l’iter…

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